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Attestazioni degli OIV in materia di assolvimento agli obblighi di pubblicazione

L’OIV è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica,

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L’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) è istituito dall’art. 14 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, che disciplina le sue principali competenze e prevede altresì una Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della Performance.

Tra le principali competenze assegnate, l’OIV monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; valida la relazione sulla performance di cui all’articolo n. 10 del Decreto legislativo n. 150/2009; propone all’organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti di vertice; assicura la corretta applicazione delle linee guida predisposte dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

 

L’OIV è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica, supporta l’amministrazione sul piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale: in particolare formula un parere vincolante sull’aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e valutazione. Promuove l’utilizzo da parte dell’amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna delle amministrazioni e dei relativi impatti ai fini della valutazione della performance organizzativa.

Nella sezione Amministrazione Trasparente (sottosezione di primo livello “Controlli e rilievi sull’amministrazione” – sottosezione di secondo livello “Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”, “Attestazione OIV o altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione”) è stata pubblicata l’attestazione da tenere agli atti della scuola.